Dal 1° gennaio 2010 sono in vigore le nuove regole che disciplinano la compensazione dei crediti Iva emergenti dalle dichiarazioni annuali. Le nuove disposizioni riguardano esclusivamente la compensazione dei crediti Iva con altri tributi, contributi previdenziali e assistenziali (compensazione orizzontale) restando immutate le modalità di compensazione dei crediti Iva con debiti della stessa natura (compensazione verticale) nonché le modalità di compensazione dei crediti relativi agli altri tributi.
L’art. 10, comma 1, lettera a), numero 1, del D.L. 78/2009 ha previsto che:
– l’utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti IVA annuali di importo superiore a 10.000 euro può avvenire solo a seguito della presentazione della dichiarazione annuale Iva. Per il credito IVA di importo pari o inferiore a € 10.000 invece non è prevista alcuna limitazione alla compensazione;
– i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti IVA annuali per importi superiori a 15.000 euro annui devono richiedere l’apposizione del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato (all’articolo 35, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 241 del 9 luglio 1997) ovvero, in alternativa, la sottoscrizione della dichiarazione anche da parte dei soggetti incaricati del controllo contabile di cui all’art. 2409-bis del Codice Civile, attestante l’esecuzione dei controlli previsti ai fini del rilascio del visto di conformità.
– la compensazione può essere operata solo attraverso i pagamenti di F24 telematici (esclusi quindi i pagamenti tramite il servizio home banking);
L’Agenzia delle Entrate, con propria circolare, ha confermato che le disposizioni in argomento si applicano ai crediti IVA che scaturiscono dall’anno 2009 e che emergono dalla dichiarazione IVA 2010. Le citate limitazioni contenute nel DL 78/2009 non si applichino quindi ai crediti iva maturati nell’anno 2008 e che emergono dalla dichiarazione annuale IVA 2009. Questi ultimi possono essere utilizzati in compensazione fino all’invio telematico della dichiarazione IVA 2010.
Approfondimenti sull’argomento si possono rinvenire nella circolare n. 14/IR dell’11 febbraio 2010 del Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e nelle seguenti Circolari emesse dall’Agenzia delle Entrate: C.M. 23.12.2009, n. 57/E; C.M. 15.1.2010, n. 1/E; C.M. 12.3.2010, n. 12/E .
Dott. RICCARDO PEDERZINI
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