Con questa circolare, l’Agenzia prende atto delle sentenze della Corte di Cassazione con le quali è stato affermato che l’esercizio delle attività di Agente di Commercio e di Promotore Finanziario – soggette alla disciplina del reddito d’impresa e non a quella del reddito di lavoro autonomo – possono essere escluse dal tributo regionale, qualora l’attività risulti non autonomamente organizzata.
Nella gestione del contenzioso concernente l’IRAP “lavoratori autonomi” le Direzioni regionali terranno conto delle indicazioni fornite da quest’ultima circolare dell’Agenzia e qualora il ricorso del contribuente risulti fondato il contenzioso pendente andrà abbandonato e si legittimerà l’esclusione del contribuente dall’IRAP, sempre che non siano sostenibili altre questioni.
d.S.
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