Con Sentenza n.6458, la Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di falsa dichiarazione di intenti, il cedente che tenga questo comportamento in modo volontario è tenuto al versamento dell’IVA.
La Sentenza definisce come responsabile per imposta e pena pecuniaria colui che effettua cessioni all’esportazione essendo esente dal pagamento dell’imposta, quando privo della dichiarazione d’intenti.
Al contrario, quando sussite la dichiarazione, per l’omissione del pagamento dell’IVA rispondono soltanto i cessionari, i committenti e gli importatori che hanno rilasciato la dichiarazione stessa.
Una terza situazione considera la condotta di chi decide consapevolmente di operare senza assolvere al pagamento dell’IVA e in base a una dichiarazione volontariamente falsa.
Per la Cassazione, il comportamento di questa tipologia di contribuente è da considerare alla stessa stregua del primo caso, ovvero, come colui che è privo della dichiarazione, salva la concorrente responsabilità del cessionario, committente o importatore che ha rilasciato la falsa dichiarazione.
Paola Perfetti
Il passaggio dal regime forfettario al regime ordinario è un cambiamento significativo nella gestione fiscale…
La nuova legge porta cambiamenti sorprendenti: patente usa e getta, obbligo di rinnovo ogni anno.…
Torna in auge lo scandalo degli airbag Takata che fa discutere molto e dalla Francia…
Se avete la passione per questo settore, sappiate che potreste riuscire a portarvi a casa…
La leggenda del social verde sta per essere cancellata dalla nuova rivoluzione della messaggistica. Scopri…