Telefonia mobile: tariffa WInd basic

Wind Basic è l’offerta ideale per le piccole e medie imprese. Con un canone mensile di 4 euro si ha la possibilità di:

  • Parlare a 10 centesimi al minuto senza scatto alla risposta con tutti i numeri fissi e mobili di qualsiasi operatore
  • Mandare sms a 12,50 centesimi
  • Mandare mms a 50 centesimi
  • Fare videochiamate verso numeri Wind a 40 centesimi/min. e a 80 centesimi/min. verso altri operatori
  • Avere uno sconto del 50% sui telefonini in promozione se si passa un numero di altro operatore a Wind

Se in un mese il traffico di voce nazionale supera i 10 euro, il costo del canone (4 euro) viene azzerato.

Telefonia mobile: tariffa Wind 8

Wind 8 è l’offerta per le partita IVA senza scatto alla risposta. Ogni giorno, 24 ore su 24, chi attiva quest’opzione potrà parlare con tutti i numeri di rete fissa nazionale e tutti i numeri mobili, anche quelli di altri operatori, al costo di 8 cent al minuto e mandare sms a 12,50 cent. Wind 8 prevede un canone mensile di 8 euro. Se si possiede una scheda di un altro operatore e si passa a Wind, attivando quest’opzione si avrà uno sconto sulla rata del telefono. Compatibile con quest’offerta è l’attivazione della promozione Leonardo, al costo di 3 euro per sim, che permette a più sim di parlare gratis tra loro. L’offerta Wind 8 prevede una durata contrattuale di 24 mesi e prevede un corrispettivo per recesso anticipato.

Più facile e veloce anche in Italia impedire la registrazione di un marchio confondibile con il proprio

Con il decreto n. 33 del 13 gennaio 2010, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 10 marzo 2010, entra finalmente in vigore il Regolamento di Attuazione del Codice della Proprietà Industriale, che rende esecutiva la procedura di opposizione alla registrazione dei marchi di impresa. Il nostro Paese si allinea quindi alla gran parte degli Stati comunitari e fa propria una procedura amministrativa adottata già da diversi anni dall’Ufficio comunitario (Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno di Alicante), seppur con qualche differenza relativamente ai motivi per poter depositare un’opposizione, più ristretti in Italia che in Unione Europea.

I titolari di marchi non saranno più costretti ad adire le vie giudiziarie per chiedere la cancellazione di un marchio illecitamente registrato ma potranno agire in via amministrativa davanti all’Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM) per opporsi alla concessione di un marchio contrastante con il loro diritto anteriore. Da un lato, quindi, si potrà agire prima che il titolo venga concesso e, dall’altro, ci si potrà avvalere di una procedura amministrativa più snella e certamente meno onerosa rispetto ad un normale procedimento giudiziario. Sono legittimati a depositare un’opposizione, entro il termine di tre mesi dalla data di pubblicazione del marchio nel Bollettino Ufficiale, i titolari di marchi registrati identici o simili per prodotti identici o affini. L’opposizione dinanzi all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi potrà essere depositata anche in caso di assenza di consenso degli aventi diritto relativamente a ritratti di persone, nomi e segni notori. Le parti avranno la possibilità di raggiungere un accordo prima della chiusura della procedura amministrativa, che dovrà comunque concludersi entro 24 mesi dal deposito dell’atto di opposizione.

Ad oggi, l’UIBM non effettua una verifica sulla sussistenza di un contrasto tra un marchio depositato e le registrazioni precedenti; spetta invece al titolare di un marchio monitorare le richieste di registrazione che pervengono all’Ufficio. Per fare ciò, è necessario avvalersi di un consulente specializzato per il monitoraggio costante dei Registri dei marchi implicati e porre in essere azioni in difesa del proprio diritto qualora si ravvisi un conflitto con il proprio titolo anteriore. La coesistenza tra marchi di diverse imprese rischia di svilire l’importanza del marchio, principale strumento di comunicazione e collettore di clientela per l’impresa, con conseguenti perdite economiche e rischio di confusione per il consumatore, che potrebbe essere portato a confondersi tra prodotti aventi origine imprenditoriale differente a causa della somiglianza tra i marchi. L’introduzione della procedura di opposizione rappresenta dunque un’importante opportunità per impedire la concessione di un marchio che si ritiene in contrasto con il proprio diritto di esclusiva e per rafforzare, di conseguenza, il segno distintivo di cui si è titolari: con un’azione tempestiva in difesa dello stesso se ne accrescerà infatti il valore, grazie alla sua unicità sul mercato.

Tuttavia, per l’effettivo l’utilizzo di tale procedura manca ancora il decreto del ministro dello Sviluppo Economico che fissa termini e modalità di pagamento dei diritti per il deposito dell’opposizione che, a questo punto, si attende a breve.

Avv. Helene Regnault de la Mothe

Le “pillole del weekend” [aprile 2010]

Caro Lettore, di seguito ti riproponiamo le “pillole del weekend”  pubblicate durante gli scorsi fine settimana di Aprile nella finestrella dedicata sulla destra, quella che dal lunedì al venerdì utilizziamo per le più seriose “pillole fiscali“. Le pillole del weekend sono delle citazioni sugli affari, il denaro, l’impresa. Le prendiamo a prestito da grandi pensatori, filosofi, scrittori, economisti, perchè ci aiutino a riflettere e ad aprire le nostre menti. 

Buona lettura e soprattutto buon mese di Maggio!

  • “Molti sognano il successo. Secondo me il successo lo si ottiene solo tramite ripetuti fallimenti e introspezioni. Infatti il successo rappresenta l’uno per cento del tuo lavoro, che risulta da un novantanove per cento chiamato fallimento.” [Soichiro Honda]

 

  • “Non esistono condizioni ideali in cui scrivere, studiare, lavorare o riflettere, ma è solo la volontà, la passione e la testardaggine a spingere un uomo a perseguire il proprio progetto.” [Konrad Lorenz]

 

  • “Chi smette di fare pubblicità per risparmiare soldi è come se fermasse l’orologio per risparmiare il tempo.” [Henry Ford]

 

  • “Fa d’uopo dire quanto sarebbe vantaggioso che nei seminari e nei licei si inculcasse l’idea che non esiste nessuna maniera, nè semplice, nè misteriosa, di fare denaro a palate.” [Luigi Einaudi]

Scudo fiscale: l’ultima chiamata il 30 aprile scorso

Siamo ormai giunti al termine della terza edizione dello scudo fiscale, che prevedeva la possibilità di rimpatriare i capitali illecitamente detenuti all’estero alla data del 31 dicembre 2008. Inizialmente, per tale operazione era  stata fissata una scadenza al 15 dicembre 2009, ma di fronte ad una forte richiesta, o meglio, ad una forte esigenza da parte dello Stato di “fare cassa”, sono state aggiunte altre due scadenze: Il 28 febbraio 2010 ed il 30 aprile 2010. Le aliquote, per le tre scadenze, sono state rispettivamente il 5%, il 6% ed il 7%. Secondo i dati diffusi dal ministero dell’Economia, nella prima parte dello scudo, ovvero quella con scadenza al 15 dicembre 2009, sarebbero stati regolarizzati 95 miliardi di euro, di cui 93 effettivamente rimpatriati e 2 miliardi regolarizzati. Per il ministro Giulio Tremonti l’operazione è stata un successo, sia per il rientro dei capitali in linea con le aspettative, sia per il fatto che questi capitali provvederanno a far ripartire la nostra economia. Sempre lo stesso Tremonti ha tenuto a precisare che questa rappresenta l’ultima possibilità per fare rientrare i capitali dall’estero in quanto “il tempo dei paradisi fiscali è finito”.  Ci sono però controversie sui dati: Bankitalia infatti afferma che sono rientrati solamente 34,9 miliardi di euro, per i rimanenti si tratta di rimpatrio giuridico, quindi non sono materialmente rientrati e conseguentemente non potranno contribuire al rilancio dell’economia. Altro problema relativo allo scudo riguarda la segretezza delle operazioni di emersione. Spinto verso un’adesione in massa ed incondizionata, lo scudo fiscale presenta dei rischi per il contribuente. Ad esempio, con l’istituzione dell’anagrafe dei conti, l’Agenzia delle Entrate ha chiesto agli intermediari gli estremi dei conti del precedente scudo, nonostante le garanzie di anonimato assoluto specificate nelle circolari. Vi è di più: Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza possono richiedere a Banca d’Italia, Consob ed Isvap tutte le informazioni possedute inerenti i contribuenti oggetto di indagine fiscale. Inoltre il Fisco potrebbe richiedere in futuro il pagamento di Iva, sanzioni ed interessi sulle somme scudate.

Liberacosulenza.com

Le “pillole fiscali” della settimana [26 – 30 Aprile 2010]

Caro Lettore, di seguito ti riproponiamo le “pillole fiscali“ pubblicate nella finestrella dedicata sulla destra durante questa settimana (26 – 30 Aprile 2010). Buona lettura e soprattutto week-end e buona festa dei lavoratori!

  • La Corte di Cassazione con la sentenza n. 12028 della sesta sezione penale depositata il 26 Marzo, ha stabilito che nella determinazione del tasso d’interesse usurario rientra anche la commissione di massimo scoperto. La Suprema Corte ha interpretato l’art’644 del codice penale che prevede di considerare rilevanti ai fini dell’usura “tutti gli oneri che un utente supporti in connessione con un suo uso del credito” stabilendo che tra questi oneri rientra indubbiamente la commissione di massimo scoperto. Inoltre nella Sentenza è stata fornita un’analisi della natura della commissione di massimo scoperto che non è un interesse in senso tecnico ma piuttosto un onere in relazione allo “scoperto di conto corrente”.
  • Se il collaboratore a progetto non riesce ad ultimare il lavoro assegnatogli, il compenso stabilito in funzione del progetto, può essere ridotto proporzionalmente alla quantità e qualità del lavoro eseguito (questo però deve essere previsto nel contratto). Lo stesso vale nel caso in cui la qualità del medesimo sia tale da comprometterne l’utilità.
  • L’Agenzia delle Entrate con la Circolare 21/E del 23 Aprile 2010 ha fornito dei chiarimenti in merito alle detrazione che spettano ai contribuenti che hanno posto in essere interventi di ristrutturazione per il risparmio energetico, l’acquisto di mobili, elettrodomestici, pc, il recupero edilizio, il risparmio energetico. Infatti per gli interventi di risparmio energetico infrannuale l’agevolazione Irpef, Ires non è persa se non è stata inviata entro il 31 marzo 2010 la comunicazione alle Entrate dei pagamenti effettuati nel 2009. Per la detrazione riguardante l’acquisto di elettrodomestici finalizzati ad arredare l’immobile ristrutturato è sufficiente che la data inizio lavori sia anteriore l’acquisto dell’arredo, ma non che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima dell’arredo.
  • Secondo  la sentenza n. 9916 del 26 Aprile 2010 della terza sezione civile della Cassazione  si è stabilito che il commercialista è tenuto a risarcire il cliente per il 50 % delle sanzione inflitte dal fisco, a prescindere dal fatto che i comportamenti fossero concordati con quest’ultimo.
  • Se il valore di mercato di un bene è notevolmente più elevato del prezzo dichiarato, può essere negata la pretesa del contribuente di calcolare l’imposta di registro sul prezzo di cessione dichiarato e calcolarla invece sul valore di mercato del bene oggetto di trasferimento (articoli 51 e 52, Dpr 131/1986). Inoltre, se il prezzo dichiarato è inferiore al valore di mercato del bene, ridotto di un quarto, si può anche essere soggetti ad una sanzione che va dal 100 al 200 per cento della maggiore imposta dovuta (articolo 71, comma 1, Dpr 131/1986).