Le spese di rappresentanza per un Agente di Commercio sono tipicamente di tre tipologie:
Per tutte queste tipologie di spesa, ai fini fiscali, si fa sempre riferimento al valore unitario al netto dell’Iva e si potrà dedurre integralmente il costo sostenuto e detrarre integralmente l’Iva se il valore unitario è inferiore a € 25,82 (art. 108, comma 2, T.U.I.R.). Qualora invece il costo del bene/servizio è superiore ai € 25,82 ed inferiore ai € 50,00, si potrà dedurre esclusivamente il valore unitario del bene/servizio e non si potrà detrarre l’Iva.
RIEPILOGANDO:
Per tutte le spese di rappresentanza che hanno un valore unitario superiore ai 50,00 euro l’eccedenza, ai fini della determinazione del reddito d’impresa, è riconosciuta in deduzione nel periodo d’imposta di sostenimento solo se in presenza dei requisiti di inerenza e congruità definiti nel D.M. 19/11/2008 che consente la deducibilità delle spese di rappresentanza in misura integrale.
In particolare, sono ritenute inerenti le spese di rappresentanza sostenute per: viaggi turistici con significative attività promozionali di beni e servizi legati all’attività caratteristica dell’impresa; feste, ricevimenti o eventi di intrattenimento organizzate per ricorrenze aziendali, festività nazionali o religiose oppure per l’inaugurazione di nuove sedi; beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente dall’impresa con i requisiti previsti dalla norma.
La deducibilità fiscale opera sempre nel periodo d’imposta in cui si sono sostenute le spese di rappresentanza, le quali sono comunque commisurate all’ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell’impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi, con una struttura tipicamente a scaglioni. Il tetto di deducibilità è pari a:
Per calcolare l’importo deducibile non si tiene conto dei beni distribuiti gratuitamente e di costo unitario non superiore a € 50,00.
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