Lavoratori stagionali stranieri: i datori di lavoro hanno 48 ore di tempo per assumerli.

La circolare congiunta n.3965/10 del Ministero del Lavoro e del Ministero degli Interni, interviene riguardo i flussi d’ingresso dei lavoratori stranieri stagionali. Il fine, ovviamente, è quello di contrastare possibili situazioni di lavoro sommerso.

Dallo scorso 21 aprile e fino al prossimo 31 dicembre 2010 i datori di lavoro possono presentare telematicamente le domande d’ingresso per i lavoratori stranieri residenti all’estero ai fini dell’occupazione nei lavori stagionali. L’istruttoria che segue prevede anche il rilascio del parere delle Direzioni Provinciali del Lavoro e necessita di particolari accertamenti volti a verificare precedenti casi in cui i datori, in possesso del nulla osta al lavoro stagionale, ne abbiano chiesto la revoca o non abbiano provveduto all’assunzione.

Nella circolare congiunta dei due ministeri, si impone l’obbligo al datore di effettuare l’invio della comunicazione di assunzione entro 48 ore dalla data presente sul contratto di soggiorno. Inoltre la circolare regolamenta altri due casi:

  1. la rinuncia del datore ad effettuare l’assunzione;
  2. la richiesta di revoca.

Per il primo caso è consentito un contestuale subentro di un nuovo datore di lavoro, purché si tratti dello stesso tipo di rapporto e della stessa durata del precedente. Il tutto andrà formalizzato presso lo Sportello Unico al momento della convocazione ed il datore in tale sede dovrà anche giustificare i motivi della decisione. Nel secondo caso, invece, la richiesta di revoca del nulla osta già concesso potrà essere accolta solo in assenza di rilascio del visto d’ingresso e in presenza di cause di forza maggiore da dimostrare.

Scarica la circolare n.3965/10