D’ora in poi sarà quindi possibile stipulare l’atto notarile in formato elettronico e sottoscriverlo con firma digitale, sempre alla presenza del notaio e con tutti i controlli preventivi di legalità che caratterizzano l’atto cartaceo, per l’acquisto della casa, il mutuo e la costituzione delle società.
Il Notariato garantirà la formazione e la conservazione degli atti per un tempo illimitato con tecnologie sicure che ne assicurano la fruizione in totale sicurezza. Lo stesso vale per le scritture private autenticate. In particolare, la norma prevede che la scelta di stipulare l’atto pubblico su carta o in formato elettronico sia rimessa alle parti. A tale scopo il cittadino non dovrà essere necessariamente munito di firma digitale, ma basterà la firma elettronica non qualificata (equivalente alla scansione della firma autografa). L’atto notarile informatico sarà poi conservato dal notaio utilizzando un’apposita struttura informatica centralizzata gestita dal Consiglio Nazionale del Notariato, i cui costi sono interamente a carico del Notariato. Dopo la cessazione dell’attività del notaio i suoi atti informatici saranno depositati presso gli archivi notarili gestiti dal Ministero della Giustizia.
Grazie a questa norma, inoltre, sarà possibile stipulare un atto pubblico anche in due città diverse con lo stesso livello di sicurezza e garanzia. “La realizzazione dell’atto notarile informatico risponde alle esigenze del Paese: garantire la sicurezza, l’autenticità e la conservazione degli atti pubblici anche su supporto informatico” ha dichiarato Giancarlo Laurini, Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato. “Grazie alla collaborazione con il Ministero della Giustizia e agli investimenti tecnologici della categoria (14 milioni di euro in dieci anni), questa norma pone il Notariato italiano all’avanguardia nell’utilizzo degli strumenti informatici per l’esercizio della pubblica funzione e per la dematerializzazione totale degli atti pubblici. Il Consiglio Nazionale del Notariato, inoltre, metterà al servizio del Paese –a proprie spese- l’archivio digitale”. Saranno immediatamente applicabili, dopo la pubblicazione in G.U. del decreto, le norme relative al rilascio delle copie (art. 68-ter); all’attestazione di conformità di copie e di documenti formati su qualsiasi supporto (art. 73); alla rettifica di errori mediante certificazione dello stesso notaio (art. 59-bis). Le altre disposizioni (relative all’atto pubblico e la sua conservazione) acquisteranno efficacia in tempi successivi con decreti ai quali è affidata la determinazione di regole tecniche.
fonte: Ufficio Relazioni con i Media – Consiglio Nazionale del Notariato
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