Per usufruire della detrazione del 55% entro 90 giorni dalla data di fine dei lavori o del collaudo, bisogna trasmettere all’ENEA telematicamente attraverso il sito www.acs.enea.it, ottenendo ricevuta informatica, i seguenti documenti:
Il contribuente non titolare di reddito d’impresa, deve aver pagato le spese tramite bonifico bancario o postale da cui risultino:
Per i titolari di reddito d’impresa, non occorre che i pagamenti siano effettuati a mezzo bonifico bancario o postale, in quanto ai fini della detrazione del 55% assume rilievo il principio di competenza e non di cassa; in particolare, in base al principio di competenza, per i titolari di reddito d’impresa rileva:
Per le e società di capitali il valore va detratto direttamente dalle imposte dell’esercizio e devono avere acquisito:
Se la comunicazione viene inviata in ritardo, o addirittura in caso di omissione, il contribuente non decade dall’agevolazione, considerato che nulla è previsto in merito dal D.L. n. 185/2008 che ha introdotto il suddetto obbligo. L’Agenzia delle Entrate, tuttavia, ha ritenuto applicabile, in tale ipotesi, la sanzione prevista per l’omesso o irregolare invio di una comunicazione prevista dalle norme tributarie e cioè una sanzione che varia dai € 258,00 a € 2.065,00.
d.S.
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