La Sentenza infatti aveva recentemente detto “no” alla doppia contribuzione per il socio amministratore delle società commerciali (nella forma giuridica di S.R.L.) infatti i soggetti che esercitano contemporaneamente, in una o più imprese commerciali, diverse attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria (come gestione commercianti e gestione separata dell’Inps) devono iscriversi nell’assicurazione prevista per l’attività alla quale dedicano personalmente la loro opera in misura prevalente. La Manovra Tremonti 2010, sembra ribaltare completamente la tesi della giurisprudenza, ribadendo quanto da sempre sostenuto dall’Inps, ovvero che l’iscrizione alla gestione separata non si deve intendere subordinata al requisito della prevalenza e quindi il soggetto che percepisce un determinato tipo di reddito è tenuto ad iscriversi alla gestione separata indipendentemente dal fatto che sia contestualmente iscritto ad altra gestione. In ogni caso le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all’assicurazione prevista per l’attività prevalente, continuano ad essere quelle esercitate in forma d’impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali verranno iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell’Inps.
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