Per sapere se si è soggetti agli studi occorre pertanto controllare se il proprio codice attività rientra nella tabella dei codici per i quali sono stati approvati gli studi. Se il codice di attività è errato occorre procedere alla sua variazione entro il termine di presentazione della dichiarazione e in questo caso non sono previste sanzioni.
Dal 1 gennaio 2007 gli studi si applicano anche a chi ha un periodo di imposta inferiore a 12 mesi per cui l’attività per periodi inferiori all’anno o anche le attività stagionali non sono più cause di esclusione dagli studi.
Gli studi si applicano anche:
La presunzione di prosecuzione dell’attività si ha quando vi è omogeneità dell’attività rispetto a quella preesistente e sussiste se le attività sono contraddistinte da un medesimo codice attività, ovvero i codici attività sono compresi nel medesimo studio di settore.
Devono comunicare i dati rilevanti per gli studi di settore anche alcuni soggetti che sono esclusi dagli studi quali: i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari; i contribuenti che dichiarano un volume di ricavi/compensi di ammontare superiore a euro 5.164.569 e fino ad euro 7.500.000; i contribuenti che rientrano nei casi di cessazione dell’attività, di liquidazione ordinaria ovvero che si trovino in un periodo di non normale svolgimento dell’attività. In questo caso occorre indicare nell’apposito campo NOTE AGGIUNTIVE la motivazione principale che ha impedito lo svolgimento dell’attività economica in maniera regolare.
I dati comunicati saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell’impresa sono coerenti con i ricavi o compensi dichiarati.
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