Qualora però ci fosse la volontà delle parti di non rispettare tali durate di preavviso c’è la possibilità di sostituire il preavviso con un’indennità. Tale indennità sostitutiva (prevista dagli AEC) è pari a tanti dodicesimi delle provvigioni liquidate nell’anno solare precedente quanti sono i mesi di preavviso dovuti. Se il rapporto ha avuto inizio nel corso dell’anno solare precedente, vengono conteggiati i successivi mesi dell’anno in corso per raggiungere i dodici mesi di riferimento. Se invece il rapporto ha avuto una durata inferiore a dodici mesi, il calcolo dell’indennità sostitutiva si deve effettuare in base alla media mensile delle provvigioni liquidate durante il rapporto stesso.
d.S.
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