Ma cosa avviene durante il periodo in cui l’agente non è in grado di svolgere le sue funzioni?
Il rapporto di lavoro resta sospeso e la casa mandante ha diritto a nominare un sostituto, che si avvarrà dell’organizzazione dell’agente (l’agente titolare deve, nonostante l’impedimento, garantire assistenza all’agente incaricato). Le provvigioni maturate dal sostituto o dall’incaricato della casa mandante (a meno di accordi diversi tra le parti) non competono all’agente impedito. Durante il periodo di sospensione non è consentito alla casa mandante di sciogliere il rapporto di lavoro con l’agente (salvo il caso in cui questa sia la volontà comune delle parti). Secondo gli accordi economici collettivi (AEC) i termini massimi di sospensione sono fissati in sei mesi. Inoltre, sempre secondo gli AEC, la casa mandante è obbligata a stipulare presso l’Enasarco, a proprie spese, una polizza assicurativa per infortuni e ricoveri ospedalieri in favore degli agenti persone fisiche o soci di società di persone.
Con piccoli accorgimenti si può risparmiare sul riscaldamento senza rinunciare al comfort: Altroconsumo spiega come…
Il Bonus Nido 2025 entra nella fase operativa: l’INPS annuncia importi aggiornati e nuove soglie…
Il Ministero della Salute spiega come conservare correttamente gli alimenti nel frigorifero: latte, carne e…
Lidl annuncia un nuovo Recruiting Day l’11 novembre 2025: una giornata di colloqui in presenza…
Costa solo 34,20 euro l’anno ma colpisce tutti i conti correnti attivi: è l’imposta di…
Arriva dal Giappone il Kakeibo, un metodo tradizionale che aiuta a risparmiare con carta e…