Ma cosa avviene durante il periodo in cui l’agente non è in grado di svolgere le sue funzioni?
Il rapporto di lavoro resta sospeso e la casa mandante ha diritto a nominare un sostituto, che si avvarrà dell’organizzazione dell’agente (l’agente titolare deve, nonostante l’impedimento, garantire assistenza all’agente incaricato). Le provvigioni maturate dal sostituto o dall’incaricato della casa mandante (a meno di accordi diversi tra le parti) non competono all’agente impedito. Durante il periodo di sospensione non è consentito alla casa mandante di sciogliere il rapporto di lavoro con l’agente (salvo il caso in cui questa sia la volontà comune delle parti). Secondo gli accordi economici collettivi (AEC) i termini massimi di sospensione sono fissati in sei mesi. Inoltre, sempre secondo gli AEC, la casa mandante è obbligata a stipulare presso l’Enasarco, a proprie spese, una polizza assicurativa per infortuni e ricoveri ospedalieri in favore degli agenti persone fisiche o soci di società di persone.
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