Secondo la regola generale (art. 13 del D.Lgs. 472/1997 e successive modifiche), la sanzione è pari al 30% dell’importo non versato e può essere ridotta al 2,5% del tributo se la violazione viene sanata entro il periodo breve di 30 giorni e al 3% del tributo se l’infrazione viene regolarizzata oltre i 30 giorni ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione. Oltre al tributo e alla sanzione vanno versati gli interessi moratori calcolati al tasso di interesse legale dell’1% a partire dal 1^ gennaio 2010 e del 3% per l’anno 2009.
È indispensabile che, relativamente al periodo in questione, la violazione non sia ancora stata constatata e non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento di cui l’autore della violazione abbia avuto formale conoscenza.
Anche in tale ipotesi, la via del ravvedimento non viene preclusa, ma la sanzione sarà pari al 10% dell’imposta dovuta (1/3 della sanzione ordinaria del 30%) nel caso di pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, rateizzabile sino a 20 rate trimestrali qualora il debito superi i 5.000,00 euro.
Si incorre in sanzioni penali quando l’omissione del versamento IVA dovuto in base alla dichiarazione annuale supera i 50.000,00 euro nel periodo d’imposta e si protrae sino al 27 dicembre dell’anno successivo.
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