In particolare la circolare prende atto che per le “attività ausiliarie del commercio di cui all’articolo 2195, primo comma, n. 5 del codice civile” ed in particolare per gli agenti di commercio e promotori finanziari, in materia Irap bisogna tenere conto dell’orientamento della Corte di Cassazione che indaga, come per i lavoratori autonomi, sull’esistenza dell’autonoma organizzazione per lo svolgimento dell’attività.
La circolare dell’Agenzia quindi prende atto che per gli agenti di commercio e promotori finanziari la Corte di Cassazione distingue ai fini dell’applicazione dell’imposta, tra impresa nella quale l’elemento organizzativo sarebbe connaturato, e lavoro autonomo, rispetto al quale sarebbe necessario un accertamento caso per caso dell’esistenza di una autonoma organizzazione, e per l’attività di agente di commercio diventa essenziale prendere in esame l’organizzazione per poter stabilire la collocazione in una o nell’altra categoria di reddito.
L’indagine si sposta cioè dall’aspetto qualitativo a quello quantitativo, per un cui un agente o procacciatore o promotore finanziario che svolge la propria attività con un peso preponderante derivato dal suo lavoro personale, senza impiego di capitali e senza l’utilizzo di lavoro altrui può essere escluso dall’applicazione dell’Irap nel presupposto che si tratta di attività non autonomamente organizzata.
Questo principio quantitativo potrà essere applicato a tutte le attività ausiliarie di cui all’articolo 2195 del Codice Civile.
Dall’esame della giurisprudenza l’Agenzia prende atto che si è in presenza di autonoma organizzazione in presenza di: affidamento a terzi, in modo non occasionale, di incombenze tipiche dell’attività (indifferente è se i terzi sono dipendenti o lavoratori autonomi); rilevanza di disponibilità di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per lo svolgimento dell’attività.
In mancanza di questi presupposti l’autonoma organizzazione è assente e quindi anche il presupposto per l’applicazione dell’Irap.