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Telefonia mobile & telefonia fissa: deducibilità e detraibilità delle spese.

Riceviamo e volentieri pubblichiamo il contributo di un nostro affezionato lettore, il Dott. Francesco Trovato, il quale interviene in merito all’articolo Agenti di Commercio: è possibile dedurre le spese telefoniche della linea fissa? pubblicato su Infoiva il 28 Giugno 2010.

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 Il telefono ed il telefonino sono ormai strumenti essenziali per l’attività di un qualunque professionista ed imprenditore. Per tale motivo è necessario qualificare correttamente sotto il punto di vista fiscale le spese sostenute per il loro acquisto e utilizzo. Con la legge finanziaria del 2008 il Fisco modifica le percentuali di deducibilità e detraibilità di tali spese ribadendo che la percentuale di detraibilità IVA è da determinare in funzione dell’inerenza dell’utilizzo del bene per l’attività (ai sensi dell’art.19 del D.P.R. 633/72).

Deducibilità dei costi La percentuale di deducibilità dei costi di acquisto, noleggio ed utilizzo delle apparecchiature terminali per i servizi di telecomunicazione è fissata nella misura dell’80% dell’imponibile. Tale disposizione vale sia per la telefonia fissa che per la telefonia mobile. 

Detraibilità Dell’IVALa legge finanziaria del 2008 ribadisce che la percentuale di detraibilità IVA è da determinare in funzione dell’inerenza dell’utilizzo del bene per l’attività (ai sensi dell’art.19 del D.P.R. 633/72). Fino al 31 dicembre 2007, per i cellulari, la detrazione dell’IVA pagata era ammessa nella misura forfetaria del 50%, senza che fosse stato necessario provare l’effettivo utilizzo aziendale o professionale.

In altre parole l’imposta pagata è interamente detraibile a condizione che il bene e il suo utilizzo siano riferibili esclusivamente all’attività di impresa o di lavoro autonomo, cioè l’IVA sul traffico telefonico mobile e sull’acquisto, noleggio o locazione di cellulari sarà interamente detraibile a patto che il bene sia utilizzato interamente per l’attività d’impresa o lavoro autonomo. Se invece la stima preventiva dell’utilizzo imprenditoriale delle spese telefoniche risultasse difficile, gli imprenditori e i professionisti potranno limitare subito al 50% il diritto alla detrazione per l’utilizzo di tali beni e servizi per fini imprenditoriali e personali.

Quanto sopra premesso, è lecito domandarsi come qualificare le spese telefoniche per telefonia fissa utilizzata promiscuamente? Se la linea fissa è intestata al Professionista/Imprenditore come privato (perché magari non dispone di un ufficio e lavora da casa), quanto si può detrarre?

Nel silenzio di disposizione normative specifiche è plausibile assimilare tali spese a quelle sostenute per la telefonia mobile (tipicamente considerato bene promiscuo salvo prova contraria).

Nel caso prospettato, pertanto, ed in base a quanto affermato in precedenza, le relative spese telefoniche potranno essere dedotte all’80% e la relativa IVA detratta al 50%.

Bisogna evidenziare a riguardo che il comma 255, articolo 1 della Finanziaria 2008, stabilisce che, per il quinquennio 2008- 2012, nel fissare i criteri selettivi di cui all’art. 51 del DPR 633/72, gli uffici dovranno concentrare l’attività di controllo sui contribuenti che abbiano computato in detrazione  l’imposta riguardante gli acquisti e le relative prestazioni di gestione dei telefonini in misura superiore al 50%. Sembra un avvertimento poiché se si effettua una detrazione superiore al 50% bisognerà provare l’utilizzo aziendale o professionale.

In conclusione in base a quanto disposto nella Finanziaria 2008 e dall’art.19 del D.P.R. 633/72 la deducibilità delle spese telefoniche a:

  • Telefonia fissa 80%
  • Telefonia mobile 80%
  • Telefonia fissa ad utilizzo promiscuo = telefonia mobile 80%
  • La detraibilità IVA delle spese telefoniche è pari a:
  • Telefonia fissa (uso professionale) 100%
  • Telefonia mobile e Telefonia fissa (uso promiscuo) da 0% al 100% (se si riesce a dar prova della tipologia di utilizzo) altrimenti 50% (stabilito forfettariamente)

Dott. Francesco TROVATO | Dottore Commercialista  – PESCARA

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