Proprio per quanto concerne la limitazione all’uso del denaro contante il decreto legge n. 78/2010 allinea l’Italia agli altri paesi d’Europa, imponendo il limite dei 5.000 Euro come somma massima per i pagamenti in contanti. Tale decreto sostituisce il precedente (d.l. 112/2008) che aveva innalzato la soglia a 12.500 euro. Al di là del limite quantitativo previsto per il trasferimento di denaro contante, è necessario comprendere l’importanza di questo divieto. I soggetti che pongono in essere operazioni di riciclaggio fondano la riuscita del reato proprio nel mezzo: il denaro contante, strumento per antonomasia poco rintracciabile. Il divieto all’uso del contante oltre una certa soglia favorisce la tracciabilità delle operazioni facilitando così il riconoscimento delle operazioni illecite.
Per favorire la tracciabilità delle operazioni, sono state poste in essere anche una serie di divieti all’emissione di assegni bancari/postali ed ai valori dei saldi dei libretti di deposito al portatore. Infatti, dallo scorso 31 maggio queste sono le regole previste:
Quali sono le sanzioni per chi non rispetta le regole?
La disciplina delle sanzioni in materia di antiriciclaggio era già stata formulata con il d.lgs. n. 231/2007 all’articolo 58, integrato dal d.l. n. 78/2010 con l’introduzione del nuovo comma 7-bis e commentato dalla circolare del Ministero dell’Economia n. 281178.
Queste le sanzioni previste:
Qualora gli importi dei trasferimenti o dei saldi superino la soglia dei 50.000, le sanzioni si inaspriscono ulteriormente:
Oltre a precisare gli importi delle sanzioni da applicare alle varie fattispecie di violazione, il legislatore fissa anche un principio fondamentale, valido in ogni caso: una sanzione minima di 3.000 Euro per qualsiasi forma di irregolarità, qualora la sanzione prevista, nel caso specifico, risulti inferiore a 3.000 Euro. Pertanto, ad esempio, in caso di trasferimento di assegno bancario di 55.000 Euro, senza clausola di non trasferibilità, la sanzione minima da applicare è pari al 5%, quindi 2.750. Poiché 2.750 è inferiore alla soglia minima di 3.000 Euro, la sanzione da applicare sarà pari a 3.000 Euro.
Riciclare denaro significa occultare l’origine illecita di un patrimonio, reiterando quindi un crimine già commesso. Il riciclaggio di denaro è un vero e proprio danno sociale. Combatterlo è un dovere di tutti.
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