In merito alla comunicazione preventiva l’Inps sostiene che il committente dovrà indicare in un’unica comunicazione l’intero periodo temporale di riferimento (anche in caso di discontinuità della prestazione). In ipotesi di mutamento del periodo dovrà procedere con le opportune variazioni. È da escludere, quindi, una pluralità di comunicazioni per ogni episodio lavorativo.
Relativamente al compenso del prestatore, l’Istituto, dopo aver delineato i passaggi normativi che hanno portato alla determinazione dell’importo del voucher al lordo di 10,00 euro, esclude categoricamente la possibilità di ricondurre il buono per la prestazione occasionale accessoria ad una retribuzione minima oraria. Questa conclusione deriva da un’assenza di specifica norma di riferimento. Dal punto di vista retributivo, quindi, secondo l’INAIL la determinazione del compenso è lasciata all’autonomia delle parti (unità temporale o raggiungimento di un risultato).
In merito alle problematiche sulle prestazioni si rileva il mancato esercizio della facoltà prevista dall’art.70 del TU Inail in materia di anticipazione dell’indennità da parte del datore, la non configurabilità dell’ipotesi di regresso nei confronti del datore che non abbia inviato la comunicazione preventiva di inizio prestazione.
fonte: Consulentidellavoro.it
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