In particolare, per le imprese, l’articolo 16, comma 6 del decreto stabilisce che:
– le nuove imprese hanno l’obbligo di comunicare il proprio indirizzo PEC all’atto della loro costituzione;
– le imprese già costituite devono comunicare il proprio indirizzo PEC al registro delle imprese, entro 3 anni dall’entrata in vigore del decreto (29 novembre 2011 );
– l’iscrizione dell’indirizzo di PEC nel registro delle imprese e le sue successive variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
Il comma 7 dello stesso articolo del decreto si rivolge, invece, a tutti i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge statale, che sono tenuti a comunicare ai rispettivi ordini il proprio indirizzo PEC, entro un anno dall’entrata in vigore del decreto. In altre parole, i professionisti dovevano comunicare la propria casella PEC entro il 29 novembre del 2009.
Infine, nei commi 8, 9, 10 e 11 del Dl n. 185/2008 viene precisato che tutte le Pubbliche Amministrazioni devono istituire una casella di posta elettronica certificata per ciascun registro di protocollo, dandone comunicazione al CNIPA, che provvederà alla pubblicazione degli indirizzi in un elenco consultabile per via telematica.
Le comunicazioni tramite PEC tra le Pubbliche Amministrazioni possono avvenire senza che il destinatario dichiari la propria disponibilità ad accettarne l’utilizzo.
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