L’esenzione dall’Irap per i professionisti è davvero diventata una telenovela. Sceneggiatore delle puntate come al solito la Corte di Cassazione. Cosa c’è di nuovo in questa puntata? Secondo la Cassazione, che lo scorso 18 novembre ha depositato l’ordinanza 23370, i vari costi sostenuti per lo svolgimento dell’attività depongono infatti per la sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione. Un altro elemento che per la Cassazione fa emergere l’esistenza di un’autonoma organizzazione è anche l’esercizio in forma associata della professione di avvocato. Su questo la Cassazione si era già espressa con la sentenza 22781/2009 che affermava che in uno studio associato si presume l’esistenza di un’organizzazione di strutture e mezzi, anche se di non particolare onere economico, poiché i singoli professionisti che ne fanno parte sono mossi dall’intento di avvalersi della reciproca collaborazione. Questo fa presumere che il reddito prodotto non sia frutto solo della professionalità di ciascun componente dello studio, salvo prova contraria. Ricordiamo ai lettori che L’IRAP infatti è dovuta quando si è in presenza di un contribuente che eserciti l’attività con un’organizzazione autonoma, costituita da un insieme di capitale, anche se di importo non elevato, e di lavoro, coordinati in modo tale da creare valore aggiunto con un ridotto apporto personale del professionista. Elementi che da soli sono in grado di accrescerne la potenzialità reddituale.
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