Di conseguenza, secondo l’Agenzia, “fino all’emanazione del decreto non si ritengono sanzionabili eventuali compensazioni effettuate in presenza di ruoli scaduti, sempre che l’utilizzo dei crediti in compensazione non intacchi quelli destinati al pagamento dei predetti ruoli una volta emanato il citato decreto ministeriale”. Che prosegue: “Il contribuente titolare di crediti erariali, cui non è consentito effettuare alcuna compensazione se non assolve, preventivamente, l’intero debito per il quale è scaduto il termine di pagamento, si trova in una condizione obiettiva di impossibilità di esercitare pienamente il diritto di pagare questo debito anche mediante compensazione”.
Le Entrate stabiliscono così che le compensazioni, in presenza di debiti con l’Erario superiori a 1.500 euro, “non sono sanzionabili fino all’emanazione del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che ne disciplina le modalità, a condizione che l’operazione di compensazione non vada a intaccare i crediti necessari per pagare i ruoli esistenti”.
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