Si tratta di un tema molto dibattuto soprattutto in seguito alla sospensione dei pagamenti post terremoto, concessa solo per alcune zone, successivamente prorogata.Per l’Agenzia delle Entrate la volontà è di favorire i cittadini che vivono in un periodo economicamente difficile. Quindi al contribuente vengono in sostanza date le due possibilità di seguire il principio di cassa o il principio di competenza secondo la sua convenienza. I lavoratori autonomi, nell’anno di sospensione, proprio a causa dell’evento calamitoso, potrebbero aver prodotto un reddito particolarmente basso e insufficiente per beneficiare “a pieno” della deduzione spettante, realizzando addirittura delle perdite, che le norme tributarie (articolo 8 del Tuir) non consentono di riportare negli anni successivi. In questo modo risulterebbe impossibile sfruttare il bonus o meglio lo sconto fiscale previsto.
Essendo la fruizione anticipata della deduzione una possibile fonte di danni anzichè un incentivo (in teoria sarebbe “per garantire una maggiore disponibilità finanziaria al contribuente”), è bene non rispettarla in casi particolari. E per questo l’Agenzia delle Entrate, individuato il problema ha preferito esplicitare la doppia possibilità data al professionista al fine di tutelarlo.
Mirko Zago
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