Per quanto riguarda la misura retributiva prevista, la legge stabilisce che “il trattamento economico, giuridico e contrattuale previsto per la festività nazionale del 4 novembre viene trasferito, sostituendolo, alla nuova festività del 17 marzo 2011“. Casi particolari appaiono i lavoratori di Regioni ed enti locali, in cui la soppressa festività del 4 novembre non è stata sostituta né da un giornata alternativa di festa, né da permessi con la conseguenza che detti lavoratori avranno un giorno di ferie in più.
I consulenti del lavoro affermano che “Nelle ipotesi contrattuali in cui è previsto un riconoscimento di permessi di riduzione dell’orario di lavoro per la festività soppressa del 4 novembre, per la giornata del 17 marzo 2011 il lavoratore ha diritto a ricevere il trattamento economico corrispondente al numero di ore di permesso con conseguente riduzione degli stessi. Qualora il contratto collettivo non abbia previsto alcun trattamento alternativo alla soppressione della festività del 4 novembre, il lavoratore avrà diritto ad assentarsi senza percepire alcun trattamento economico o compensativo, restando salva la possibilità di beneficiare di una giornata di ferie“.
Chi lavorerà percepirà il suo stipendio regolare senza le maggiorazioni per le giornate festive secondo quanto recita l’articolo 1, comma 2 del decreto n. 5/2011.
Mirko Zago
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