Il ministero sottolinea che già con la sentenza del 16 ottobre 2003 (C-32/02) la Corte Ue ha esteso la nozione di datore di lavoro, affermando che la direttiva 98/59/Ce si applica ai licenziamenti collettivi effettuati da qualunque datore, persona fisica o giuridica. La novità che riguarda i lavoratori degli studi professionali rientra dunque in questa prospettiva.
L’indennità di mobilità in deroga può essere fruita anche dai dipendenti licenziati da studi professionali a seguito della crisi economica qualora rispettino i requisiti di anzianità aziendale e dichiarino la loro immediata disponibilità a lavorare e seguire percorsi formativi.
M. Z.
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