A questo va aggiunto che la circolare dell’Agenzia delle Entrate 3/2006 afferma che l’indeducibilità si riferisce alle spese per l’acquisto di beni e servizi destinati a medici, veterinari e farmacisti che non siano di valore trascurabile, e a quelle relative ad altri comportamenti illeciti vietati dalla disciplina speciale di settore contenuta nel Dlgs 541/1992. Tale limite non si applica ai costi che rientrano in una lecita attività promozionale svolta dalle case farmaceutiche. L’informazione medica deve però essere priva di intenti pubblicitari così che sono indeducibili non solo le spese sostenute per l’acquisto di beni e servizi destinati a medici, veterinari e farmacisti, relative a fattispecie che integrano il reato di comparaggio, ma anche quelle riferibili a comportamenti contrari alla disciplina speciale prevista dal decreto legislativo 541/1992.
Per porre chiarezza è stato quindi deciso che tutti i costi sostenuti dagli operatori del settore farmaceutico, inquadrabili nella categoria delle spese di rappresentanza, in deroga all’articolo 108 del Tuir, sono indeducibili, in quanto si presume il difetto del requisito dell’inerenza all’attività di impresa. Gli avvocati concludono che “si ritiene di poter conclusivamente condividere il rilievo dell’Agenzia quando afferma che l’art. 2/9° co. L. 289/02 per come è costruita la norma e per l’inevitabile correlazione alla disciplina sanitaria ed ai principi generali sul reddito di impresa, evidenziano l’intento e l’interesse del legislatore di collegare la sanzione della indeducibilità non tanto alla tipologia della spesa (pubblicità e/o sponsorizzazione e/o rappresentanza), ma alla offensività di determinate condotte riguardo a prerogative di interesse generale tutelate ex lege.
Mirko Zago
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