Beni e servizi che le case farmaceutiche offrono ai medici non sono deducibili

I costi sostenuti per l’acquisto di beni o servizi destinati, anche indirettamente, a medici, veterinari o farmacisti, allo scopo di agevolare, in qualsiasi modo, la diffusione di specialità medicinali o di ogni altro prodotto ad uso farmaceutico sono indeducibili”  così recita l’articolo 2, comma 9, legge 289/2002 con applicazione dal 1° gennaio 2003.

A questo va aggiunto che la circolare dell’Agenzia delle Entrate 3/2006 afferma che l’indeducibilità si riferisce alle spese per l’acquisto di beni e servizi destinati a medici, veterinari e farmacisti che non siano di valore trascurabile, e a quelle relative ad altri comportamenti illeciti vietati dalla disciplina speciale di settore contenuta nel Dlgs 541/1992. Tale limite non si applica ai costi che rientrano in una lecita attività promozionale svolta dalle case farmaceutiche. L’informazione medica deve però essere priva di intenti pubblicitari così che sono indeducibili non solo le spese sostenute per l’acquisto di beni e servizi destinati a medici, veterinari e farmacisti, relative a fattispecie che integrano il reato di comparaggio, ma anche quelle riferibili a comportamenti contrari alla disciplina speciale prevista dal decreto legislativo 541/1992.

Per porre chiarezza è stato quindi deciso che tutti i costi sostenuti dagli operatori del settore farmaceutico, inquadrabili nella categoria delle spese di rappresentanza, in deroga all’articolo 108 del Tuir, sono indeducibili, in quanto si presume il difetto del requisito dell’inerenza all’attività di impresa. Gli avvocati concludono che “si ritiene di poter conclusivamente condividere il rilievo dell’Agenzia quando afferma che l’art. 2/9° co. L. 289/02 per come è costruita la norma e per l’inevitabile correlazione alla disciplina sanitaria ed ai principi generali sul reddito di impresa, evidenziano l’intento e l’interesse del legislatore di collegare la sanzione della indeducibilità non tanto alla tipologia della spesa (pubblicità e/o sponsorizzazione e/o rappresentanza), ma alla offensività di determinate condotte riguardo a prerogative di interesse generale tutelate ex lege.

Mirko Zago

mz-redazione

Recent Posts

Sale, riempi un bicchiere e versalo nello scarico | Non immagini cosa succede: sappi solo che rimarrai di stucco

Un semplice gesto con il sale grosso può rivoluzionare i tuoi scarichi: previene odori, intasamenti…

1 mese ago

Basta faticare, ecco come non pagare più il parcheggio: la legge poco nota ti dà ragione | I vigili non lo dicono a nessuno

Scopri la normativa poco nota sulle strisce blu: se il parchimetro è guasto o senza…

1 mese ago

Ecco l’oggetto che ti ruba soldi ogni mese: il segreto della spia elettrica che devi staccare subito | Risparmi una fortuna

Molti apparecchi consumano energia anche da spenti, agendo come vere 'spie elettriche'. Scopri quali sono,…

1 mese ago

“Chi ha il garage rischia la multa”: la nuova norma è una mazzata | Devi metterti subito in regola

Le nuove normative antincendio per i garage condominiali con ricarica auto elettrica sono arrivate. Scopri…

1 mese ago

Pattumiera, per eliminare la puzza c’è un rimedio: metti questo oggetto sul fondo | Addio cattivi odori

Stanco dei cattivi odori dalla pattumiera? Un semplice oggetto sul fondo del sacchetto può fare…

1 mese ago

Ultim’ora, il carburante che costa (quasi) la metà è realtà: tutti lo stanno facendo in segreto | Ecco dove si trova

L'HVO, il gasolio bio che costa meno e pulisce il motore, si sta diffondendo. Scopri…

1 mese ago