Il Cnf giudica irragionevole la previsione di una motivazione breve nella misura in cui “se, come è stato osservato, la motivazione “breve” è sufficiente per far conoscere l’iter logico-argomentativo seguito dal giudice, la motivazione “estesa” appare del tutto superflua, a meno di non voler relegare la prima al ruolo di una mera apparenza di motivazione“. Viene criticata anche la differenziazione tra “motivazione breve” e “motivazione estesa” che obbliga il giudice a una doppia consultazione con un aggravio di lavoro.
Ulteriori critiche sono sollevate dal Cnf relativamente alla norma che prevede l’aumento della metà del contributo unificato per i giudizi di impugnazione e che la parte che chiede per prima la motivazione estesa paghi contestualmente il contributo unificato dovuto per il successivo grado di giudizio (art. 7 Modifiche in materia di spese di giustizia). Dal tenore della norma e dalla relazione tecnica risulta dunque che chi chieda la motivazione estesa e poi impugni è tenuto a pagare due volte il contributo unificato dovuto per l’impugnazione (una volta per ottenere la motivazione estesa ed un’altra volta all’atto dell’impugnazione). Il tutto al fine di finanziare l’indennità ai giudici ausiliari. L’intervento del Consiglio Nazionale Forense si è concluso ricordando l’esigenza di un adeguamento del numero “delle toghe” che attualmente è insoddisfacente per gestire l’ampia mole di processi.
Mirko Zago
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