Occorre tenere conto del limite massimo di 5.000 euro presso ogni committente, esente da imposizione fiscale e che non incide sullo “status” di disoccupato, come previsto dal comma 3 dell’articolo 72 dlgs 276/2003. Per effetto della modifica della lettera e) dell’art. 70 del dlgs 276/2003 con la Finanziaria 2010 è stata introdotta una distinzione sostanziale fra i giovani iscritti ad un ciclo di studi presso l’università rispetto a quelli che ancora frequentano gli istituti scolastici, eliminando per i primi la limitazione temporale, resta pertanto possibile il lavoro accessorio in qualunque periodo dell’anno così come avviene nella maggior parte dei Paesi europei. Grazie ad ulteriori modifiche tale regime viene esteso anche a pensionati e percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito.
I cittadini extra-comunitari non possono essere impiegati in lavori usufruendo di voucher per studenti per più di 20 ore settimanali di lavoro, anche cumulabili per 52 settimane, fino ad un massimo di 1040 ore annuali. Per prestazioni lavorative superiori è necessario convertire il permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per lavoro – come precisato nella Circolare del Ministero dell’Interno del 30 gennaio 2009. Qui i periodi validi per ricorrere ai voucher.
Mirko Zago
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