Secondo la pronuncia, la tesi del ricorrente non trova un fondamento normativo, in quanto la norma prevede che i compensi devono essere tassati in relazione all’anno in cui sono stati percepiti, e il principio del divieto di doppia imposizione fiscale – introdotto dall’articolo 67 del Dpr 600/73 – non può essere richiamato a sostegno della tesi del ricorrente.
Secondo quanto stabilito dalla legge infatti “il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’arte o della professione, salvo quanto stabilito nei successivi commi. I compensi sono computati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde“.
M. Z.
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