La competenza riguarda per i ricavi da dichiarare
- Si considerano conseguiti alla data di ultimazione della prestazione.
Per i costi da portare in detrazione
- Si considerano di competenza e sono quindi deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono alla formazione del reddito.
Il criterio della competenza applicabile a tutti i redditi di impresa si estende anche all’attività dell’agente, in quanto considerato rientrante in questa categoria reddituale. Le provvigioni spettanti risultano essere di competenza dell’esercizio in cui il preponente esegue la prestazione, ovvero, nell’esercizio in cui avviene la spedizione o la consegna dei beni mobili, l’ultimazione della prestazione del servizio, o la stipulazione dell’atto nel caso di immobili.
In caso di cessazione del rapporto di agenzia a tempo indeterminato, l’agente ha diritto ad una indennità proporzionale all’ammontare delle provvigioni liquidate nel corso del contratto.