Il soggetto obbligato al pagamento del tributo è comunque anche il lavoratore contribuente in quanto “l’intervento del “sostituto” lascia inalterata la posizione del “sostituito”, il quale è specificamente gravato dell’obbligo di dichiarare i redditi assoggettati a ritenuta”. La sentenza della Cassazione che regolamenta questo caso è la n. 9867 del 5 maggio 2011.
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