Per la lavoratrice è stato ovvio impugnare l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate in quanto non era sua responsabilità il mancato versamento delle ritenute sul rapporto di lavoro. Inoltre sarebbero state le uniche imposte dovute per l’anno e non avrebbero fatto sorgere alcun obbligo di presentazione della dichiarazione visto che il datore di lavoro effettua il conguaglio a fine anno.
L’Agenzia delle Entrate dopo le pronunce di primo e secondo grado a favore della lavoratrice è ricorsa in Cassazione. Tale ricorso è stato accolto dalla Corte in quanto l’obbligo del sostituto di versare le imposte non esonera il sostituito, il quale resta l’obbligato principale al pagamento dei tributi. In linea generale il lavoratore deve dichiarare anche i redditi assoggettati a ritenuta, sui quali, secondo il criterio di progressività, sarà calcolata l’imposta, detraendo quanto ritenuto e versato dal sostituto.
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