E’ l’Agenzia delle Entrate con la circolare 20/E del 13 maggio a chiarirlo, aggiungendo che se uno dei due intestatari muore, l’altro, assieme agli eventuali altri eredi, subentra nel pagamento e può detrarre gli interessi anche prima della regolarizzazione del mutuo con la banca. In presenza di più eredi e pagamento del mutuo ad opera di uno solo di essi, quest’ultimo può fruire del beneficio nella misura massima: per il fisco, è sufficiente un accordo tra gli eredi, nella forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, da cui risulti che uno solo tra loro assume l’obbligo di pagare l’intero debito.
Nel caso in cui il mutuo sia “misto” (parte per l’acquisto, parte per la ristrutturazione) o di compravendita in cui non è specificata la somma dell’acquisto può bastare una dichiarazione sostitutiva del contraente dalla quale risulti l’importo destinato all’acquisto sul quale, quindi, si ha diritto allo sconto del 19%. E’ inoltre previsto lo sconto sul mutuo per l’abitazione principale in caso di acquisto di nuda proprietà di un immobile dato in usufrutto al figlio. Per i dipendenti delle Forze armate e della Polizia in servizio permanente, la normativa presenta delle eccezioni a misura dell’attività svolta. Per beneficiare della detrazione l’immobile non deve necessariamente costituire “dimora” abituale, deve però rappresentare unica abitazione di proprietà.
M.Z.
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