La tassazione agevolata al 10 per cento, vale per le somme erogate ai dipendenti del settore privato “in attuazione” di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali. Quindi non può essere applicata se prima non sono stati firmati tali accordi. I datori di lavoro che nei mesi di gennaio e febbraio hanno applicato la detassazione sulle componenti accessorie della retribuzione, pur in mancanza di accordi o contratti collettivi di secondo livello, non saranno soggetti ad alcuna sanzione.
Non dovranno pagare alcuna sanzione i datori di lavoro che nei mesi di gennaio e febbraio hanno applicato la detassazione sulle componenti accessorie della retribuzione, pur in mancanza di accordi o contratti collettivi di secondo livello. Ciò a patto che la differenza tra l’importo dell’imposta sostitutiva già pagato e quello effettivamente dovuto sia versata entro il primo agosto 2011.
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