“In attesa delle auspicate modifiche dell’istituto conseguenti anche alla verifica della sua costituzionalità, la messa a punto deontologica è stata ritenuta in ogni caso passaggio urgente ed ineludibile per consentire ai Consigli degli Ordini il governo dell’istituto anche nei suoi aspetti deontologici e nelle sue ricadute disciplinari” – questo quanto dice la circolare.
In particolare, il nuovo articolo 55 bis richiama innanzitutto il rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa primaria in materia di mediazione, in particolare quelli posti a presidio dei requisiti di terzietà, indipendenza, imparzialità e neutralità del mediatore. In secondo luogo, il canone deontologico sottolinea il dovere di competenza. n una nota viene spiegato che l’avvocato-conciliatore “non può farsi autore di una proposta di conciliazione non conforme al diritto e non può sottrarsi al dovere di rendere compiutamente consapevoli le parti, nel momento del regolamento di interessi, delle loro rispettive posizioni in termini di diritto“.
Viene inoltre chiarito che non può assumere funzioni di mediatore l’avvocato che abbia in corso o abbia avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti o quando una delle parti sia assistita o lo sia stata negli ultimi due anni da un suo socio o associato. Se poi ha assunto le funzioni di mediatore non potrò avviare rapporti professionali con le parti per i successivi due anni.
Mirko Zago
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