Si vuole impedire l’incertezza normativa dettata dal susseguirsi di norme in tema di termini per impugnare i licenziamenti e i contratti di lavoro flessibile (contratti a termine, contratti di collaborazione a progetto etc.). Il collegato lavoro (legge n. 183/2010), infatti, ha esteso ad una molteplicità di vicende nel rapporto di lavoro (contratto a termine, trasferimenti d’azienda, interposizione di mano d’opera) il termine di 60 giorni già previsto per l’impugnativa al licenziamento, introducendo altresì un successivo termine di 270 giorni per il deposito del ricorso, pena l’inefficacia della impugnativa.
Per il Cnf, “la formulazione della norma produce incertezze normative laddove parla di “prima applicazione”, non chiarendo quale sia effettivamente la normativa applicabile e così “non consentendo la sanatoria che si era prefissata, ma introducendo una molteplicità di soluzioni interpretative con evidente danno non solo per la tutela che l’ordinamento ha inteso approntare ma anche per i professionisti”.
Le principali incertezze applicative riguardano il decorso dei 60 giorni per la impugnativa. No è chiaro in sostanza se possono essere sanate le impugnative dalla locuzione “in sede di prima applicazione”; né se il termine per l’impugnativa dei licenziamenti, per effetto di tale rinvio, sia soggetto alla preesistente normativa (abrogata dal collegato lavoro) o alla nuova normativa, la cui applicazione è sospesa; né quale sia la disciplina per i licenziamenti intimati e impugnati anteriormente alla promulgazione del collegato lavoro.
Il Cnf chiede chiarezza e un’interpretazione univoca, ora si aspetta una risposta dal governo.
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