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Fisco e accertamenti induttivi. La Sentenza della Cassazione

Non è valido l’accertamento induttivo fondato sulle percentuali di ricarico medie del settore di appartenenza, in presenza di una «contabilità corretta ed ordinata».

La Corte di Cassazione con sentenza n. 11985, del 31 maggio 2011, ha stabilito che in presenza di una contabilità corretta ed ordinata, l’amministrazione finanziaria non può procedere ad accertamento induttivo fondato sulle percentuali di ricarico medie del settore di appartenenza.

La sentenza in esame conferma la tendenza della migliore giurisprudenza a limitare le pretese dell’ufficio basate esclusivamente su metodi induttivi.

Più in dettaglio: con processo verbale del 12 marzo 1999 l’Ufficio IVA di ………. rilevava che negli anni 1997 e 1998 la s.r.l. (…)aveva registrato in contabilità fatture di acquisto emesse dalla ditta (…) di (…), “cartiera” dedita alla emissione di fatture per operazioni inesistenti; pertanto l’Ufficio estendeva la verifica agli anni 1995 e 1996, per i quali non vi erano in contabilità registrazioni di quel tipo, ed eseguiva un controllo indiretto mediante l’applicazione di percentuali di ricarico medio. Indi, le risultanze erano trasfuse per l’anno 1995 in accertamento IRPEG e rettifica IVA.
L’impugnazione proposta dalla società contribuente era accolta dalla commissione tributaria provinciale di ………., che rilevava l’assenza di qualsiasi irregolarità contabile riferita al 1995 e quindi l’assenza del presupposto per procedere ad accertamento e/o verifica per quell’anno.
Appellava l’agenzia delle entrate sostenendo la correttezza dell’operato dell’Ufficio che, in presenza di elementi gravi precisi e concordanti, poteva procedere alla rettifica. La commissione tributaria piemontese, con sentenza del 23 giugno 2005, rigettava l’appello evidenziando che:
a) non sussisteva alcuna ragione per procedere contro la società contribuente, ai sensi dell’art. 39/d del D.P.R. 600, atteso che la contabilità dell’anno 1995 era regolare;
b) i rapporti con la ditta (…) erano avvenuti nei successivi anni 1997 e 1998;
c) la circostanza che tale ditta fosse una mera “cartiera” era stata solo enunciata.

 

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