“A parte la erraticità di un legislatore che prima abroga il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle cause del lavoro e subito dopo la introduce per un numero rilevante di cause ordinarie, l’obbligatorietà sancita dal decreto legislativo 28/2010 non è accettabile: non trova giustificazione né nella direttiva comunitaria né nella legge delega 69/2009”, ribadisce Perfetti. “L’ordinanza Tar Lazio, che rinvia alla Corte costituzionale questo profilo, si incarica di dimostrare l’eccedenza della norma rispetto a entrambe.
In tema di modifica al titolo quarto della Costituzione il Cnf rimarca che il progetto deve evitare la dipendenza del pubblico ministero dall’esecutivo e che si ponga in pericolo l’indipendenza della magistratura. Dunque al pm non può essere sottratto il compito di garantire la legalità delle indagini; desta perplessità la norma sulla obbligatorietà dell’azione penale secondo “criteri stabiliti” che darebbe vita a un sistema di selezione dei reati da perseguire a seguito del quale la “giustizia perderebbe il suo carattere di imparzialità”; la responsabilità dei magistrati, pur nella necessità di renderla effettiva, non può perdere l’ancoraggio al dolo o colpa grave.
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