La modifica all’articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 permette agli enti di previdenza privati, che applicano il sistema di calcolo retributivo, di elevare il contributo integrativo dal 2 al 5 per cento. Ad essere interessate sono le casse nate con il Dlgs 103/96 tra cui psicologi, biologi, agrotecnici e periti, e le due Casse Privatizzate con il Dlgs 509/94 che hanno adottato il contributivo (dottori commercialisti e ragionieri).
Per permettere una pensione più ricca saranno però penalizzati i clienti che dovranno sopportare una parcella maggiorata non solo nella parte relativa all’integrativo, ma anche nell’Iva, poiché l’integrativo è imponibile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e il privato non può recuperarla.
M.Z.
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