L’Agenzia delle Entrate ha attivato misure agevolative sulle sanzioni, accessibili in assenza di controlli fiscali e prima della scadenza del termine previsto per il ‘ravvedimento operoso‘.
I contribuenti possono usufruire delle agevolazioni previste anche quando la regolarizzazione avviene in modo frazionato, pagando sanzioni e interessi rapportati al debito versato in ritardo.
L’Agenzia delle Entrate avvia il ravvedimento parziale: agevolazioni sulle sanzioni solo in assenza di controlli fiscali e prima della scadenza del termine previsto per il ravvedimento.
In caso di controlli fiscali, però, decade l’opzione del ravvedimento e per la parte di debito residuo non saranno previste riduzioni sulle sanzioni previste all’articolo 13 del decreto legislativo 472/1997.
Agenzia delle Entrate – risoluzione n. 67/E
Laura LESEVRE
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