Al centro della vicenda c’è un ricorso alla base del quale un contribuente critica:
La pronuncia ha chiarito in merito che:
La Corte di Cassazione ha ribadito che il contribuente ha l’onere, in sede amministrativa e in sede processuale, di contestare puntualmente l’applicazione dei coefficienti parametrici nonché di allegare e provare specifiche situazioni che renderebbero inadeguati al caso di specie gli standard considerati.
La Corte si pronuncia in merito all’illegittimità dell’applicazione retroattiva dello studio di settore, precisando che parametri e studi di settore costituiscono una procedura di accertamento unitaria, frutto di continue evoluzioni tese ad affinare e migliorare tali strumenti. Pertanto, l’applicazione dello strumento più recente garantisce maggiore affidabilità al risultato conseguito.
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