L’Agenzia delle Entrate informa che sussiste l’obbligo di comunicazione delle operazioni con soggetti stabiliti in Paesi black list (a fiscalità ridotta o privilegiata), anche quando la partita Iva indicata in fattura è riconducibile ad un Paese a fiscalità ordinaria.
Con la Risoluzione n. 71 del 6 luglio 2011, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito relativo all’obbligo di comunicazione delle operazioni con soggetti stabiliti in Paesi black list.
La questione riguardava, in particolare, l’applicabilità o meno dell’obbligo di comunicazione qualora l’operazione con il soggetto con sede nel Paese black list (nel caso specifico, una società lussemburghese) sia riconducibile formalmente ad una o più partite Iva rilasciate da Paesi a fiscalità ordinaria (nel caso specifico, Regno Unito, Germania e Francia) e territorialmente rilevanti in quei Paesi.
L’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che sussiste anche in questo caso l’obbligo di comunicazione. Nella compilazione del Quadro A del modello di comunicazione, dovranno essere indicati, nello spazio relativo ai dati anagrafici della società estera, la sede legale ed il codice fiscale della società localizzata nel Paese black list, mentre nello spazio relativo al codice Iva dovranno essere indicati i codici Iva rilasciati dai Paesi nei quali la società si è identificata ai fini del compimento dell’operazione economica. Dovrà essere compilato un quadro per ciascuno dei codici.
Disponibile il software per l'adesione al concordato preventivo biennale. Tutte le novità 2025-2026 per i…
Bonus Assunzioni 2025 per permettere alle imprese di trovare la giusta soluzione per assumere personale…
Il decreto bollette è stato convertito in legge, ecco tutte le novità rilevanti per i…
E' online la dichiarazione dei redditi precompilata 2025. I contribuenti possono accedere e verificare la…
Artigiani e commercianti arriva la riduzione contributiva per chi avvia un'attività autonoma. Ecco tutti i…
L'Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni operative per la revoca e l'adesione al concordato preventivo…