E’ il Dl 70/2011 (“decreto sviluppo”), convertito dalla legge 106/2011, a prevedere un ampliamento della platea dei contribuenti che possono accedere al regime contabile semplificato di cui all’articolo 18 del Dpr 600/1973. Vi possono accedere le società di persone e le persone fisiche, esercenti attività di impresa, che abbiano conseguito un ammontare di ricavi non superiore a 400mila euro, per le imprese aventi a oggetto prestazioni di servizi, e a 700mila euro, per le imprese aventi per oggetto altre attività (le precedenti soglie erano fissate, rispettivamente, in 309.874,14 e in 516.456,90 euro).
A partire dal 2012 per favorire la costituzione di nuove imprese da parte soprattutto di giovani e di coloro che perdono il lavoro, sarà previsto che:
Ecco le limitazioni: Il contribuente, infatti, non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare, né può proseguire altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo. Possono, invece, applicare il regime semplificato coloro che precedentemente hanno svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni. Non è consentito, ai fini dell’accesso al regime agevolato, la prosecuzione di un’attività d’impresa svolta in precedenza da altro soggetto, se nell’ultimo periodo d’imposta sono stati realizzati ricavi superiori a 30mila euro.
I contribuenti che presentano solo le caratteristiche dei “minimi” ante riforma, pur perdendo l’agevolazione riguardante l’imposizione sostitutiva del 5% e dovendo addebitare in fattura l’Iva, ai sensi del comma 3 dell’articolo 27 del Dl 98/2011, sono esentati dall’Irap e sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell’Iva, nonché dalle liquidazioni e dai versamenti periodici ai fini Iva.
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