La somma di denaro che il conduttore versa al locatore alla stipula del contratto di affitto, come forma di garanzia da eventuali danni o inadempimenti, è vincolata dall’articolo 4 della legge 841/73. Tale norma prevedeva, oltre alla misura massima del deposito cauzionale in 2 mensilità di canone di affitto, anche l’obbligo di versare la somma su un conto corrente vincolato.
L’introduzione dalla legge dell’equo canone ha esteso a 3 le mensilità massime consentite e ne ha svincolato la destinazione, prevedendo solo l’obbligo da parte del locatore a corrispondere al conduttore, ogni anno, gli interessi legali sulla somma depositata. Niente più conto corrente vincolato quindi. Il locatore può infatti decidere di acquisire la somma a titolo di deposito, utilizzarla liberamente, salvo l’obbligo di restituirla a fine locazione e di corrispondere al conduttore gli interessi maturati annualmente. Il depositario diventa proprietario della somma versata, mentre il conduttore resta titolare di un credito che matura al momento del rilascio, una volta verificato che non siano presenti danni alla proprietà o altri inadempimenti contrattuali.
In Italia è invalsa la consuetudine tra affittuari e contraenti di versare su un libretto bancario al portatore la somma acquisita dal locatore a titolo di deposito cauzionale. L’introduzione di nuove norme antiriciclaggio nell’ultima finanziaria prevede però la chiusura entro il prossimo 30 settembre dei vecchi libretti al portatore qualora la somma ecceda i 2.499 euro. Ma cosa accade ai libretti al portatore in cui il vincolo sia previsto nel contratto d’affitto? Le normative antievasione e antiriciclaggio introdotte dalla nuova finanziaria non prevedono deroghe contrattuali, se successive al contratto, le clausole negoziali diventano illegittime e devono essere modificate ove contrarie alla legge.
Il problema può essere però risolto tramite la sostituzione del libretto al portatore con un libretto nominativo. Il libretto nominativo prevede infatti la disponibilità della somma per il locatore, mentre la restituzione del deposito al conduttore avviene con la chiusura del libretto e la contemporanea restituzione a mezzo assegno circolare del deposito.
Un’ultima precisazione: per i nuovi contratti è bene sottolineare la totale inutilità, sia per il locatore che per il conduttore, di vincolare le somme su un deposito per cui il locatore potrà utilizzare quanto percepito, con il solo obbligo della restituzione e del pagamento degli interessi.
A.C.
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