La nuova disciplina del “regime fiscale dei minimi” contempla l’esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, delle liquidazioni o dei versamenti periodici Iva (che sarà versata in sede di dichiarazione annuale), nonché il non assoggettamento all’Irap. Al regime fiscale agevolato può accedere anche chi ha iniziato le attività dopo il 31 dicembre 2007.
Questi soggetti potranno fruire del regime impositivo agevolato (ex articolo 1, commi da 96 a 117, legge 244/2007), con l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali ridotta al 5%, rispetto a quella attualmente in vigore del 20 per cento.
Per beneficiare dell’agevolazione, la condizione chiave è che il giovane, o il soggetto che perde il posto di lavoro, avvii un’attività d’impresa, arte o professione come persona fisica.
Il regime cessa qualora si percepiscono ricavi o compensi superiori a 30 mila euro, si effettuano cessioni all’esportazione o si sostengono spese per lavoratori dipendenti o collaboratori (anche assunti a progetto), sono erogati utili da partecipazione agli associati di cui all’articolo 53, comma 2, lettera e), nonché si effettuano acquisti di beni strumentali di importo superiore a 15 mila euro.
La nuova disposizione taglia fuori dal regime dei minimi molti contribuenti che fino a oggi vi rientravano. Per questi ultimi, la stessa norma dispone che essi rientreranno in una sorta di “minimi modificato”.
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