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Due cuori e un mutuo, anche se precari

Da settembre 2011 non varrà più l’equazione contratto precario – amore precario. Il Ministro della Gioventù Giorgia Meloni e l’ABI, l’Associazione Bancaria Italiana, hanno siglato un accordo sul Fondo di Garanzia per l’accesso ai mutui destinati all’acquisto dell’abitazione principale.

Il patto stipulato prevede l’accesso al mutuo per la prima casa anche per le coppie di lavoratori atipici con contratti di lavoro precari. Da oggi non servirà più quindi avere un contratto di lavoro a tempo indeterminato per accendere un mutuo con la propria banca. Il Fondo di Garanzia, gestito dalla Consap SpA, dispone di una dotazione patrimoniale a regime di 50 milioni di euro. Secondo l’accordo potrà rilasciare a favore delle banche e degli intermediari finanziari garanzie a prima richiesta a copertura di un ammontare non superiore a 75 mila euro, costituito dal 50% della quota capitale dei mutui ammissibili, degli interessi contrattuali calcolati in misura non superiore al tasso legale e dei costi di recupero non superiori al 5% del capitale residuo.

I mutui richiesti non dovranno superare i 200 mila euro per immobili adibiti ad abitazione principale non di lusso e non estendersi oltre i 90 metri quadri. I richiedenti devono essere giovani coppie coniugate o nuclei famigliari con unico genitore e figli minori.

Ecco i requisiti per accedere alla domanda di finanziamento:

  • età inferiore a 35 anni
  • un reddito ISEE non superiore a 35 mila euro
  • non più del 50% del reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF derivante da un contratto a tempo indeterminato
  • mancato possesso di altri immobili ad uso abitativo, salvo quelli acquisiti per successione.

L’accordo tra il Ministro della Gioventù e l’ABI prevede inoltre tassi favorevoli da applicarsi ai mutui. Nel caso di mutui a tasso variabile non possono essere superiori all’Euribor + 150 punti base per durate uguali o superiori a 20 anni, o all’Euribor + 120 punti base per durate inferiori. Nel caso di mutui a tasso fisso invece non possono essere superiori all’IRS + 150 punti base per durate uguali o superiori a 20 anni, o all’IRS +120 punti base per durate inferiori.

Alessia Casiraghi

redazione2

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