Rimborso Iva Ue, entro il 30 settembre l’invio delle istanze

Mancano pochi giorni per per presentare l’istanza di rimborso dell’Iva relativa agli acquisti effettuati negli Stati Ue nel 2010: le imprese italiane hanno infatti tempo fino al 30 settembre, giorno in cui scadono anche i termini, con modalità diverse, per l’imposta assolta su beni e servizi acquistati in Italia da soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri della Comunità europea o in Paesi extra Ue, con i quali esistono accordi di reciprocità. Ecco come fare.

Per gli operatori italiani
L’istanza deve essere inoltrata esclusivamente per via telematica alle Entrate: i contribuenti stabiliti nel territorio italiano richiedono il rimborso dell’imposta assolta in un altro Stato membro relativamente a beni e servizi acquistati o importati, presentando apposita istanza all’Agenzia con Entratel o Fisconline o tramite gli intermediari abilitati.

Il Fisco italiano, nei successivi 15 giorni, inoltrerà la domanda di rimborso allo Stato membro competente, dopo aver effettuato i seguenti controlli:
– i codici utilizzati per la descrizione dell’attività e dei beni devono corrispondere a quelli richiesti dallo Stato competente per il rimborso;
– il periodo del rimborso non deve essere superiore a un anno solare né inferiore a un trimestre solare, salvo che si tratti del rimborso relativo alle operazioni eseguite nella parte rimanente dell’anno o nei casi di cessazione o di inizio di attività;
– i requisiti richiesti dallo Stato membro per il rimborso devono essere rispettati nella relativa domanda;
– l’importo del rimborso non deve essere inferiore al minimo consentito;
– il pro-rata provvisorio deve essere valido (come stabilito dagli articoli 174 e 175 direttiva 2006/112/Ce);
– l’ammontare detraibile dell’Iva indicato nella domanda non è diverso da quello che risulta dall’applicazione della percentuale di detrazione dichiarata.
 
Entro 4 mesi dal ricevimento della documentazione, l’amministrazione estera darà comunicazione diretta al contribuente sull’esito della richiesta di rimborso, erogando la somma spettante nei 10 giorni successivi alla comunicazione.

Per gli operatori di altri Stati Ue
Possono richiedere il rimborso per gli acquisti effettuati in Italia tramite la propria Amministrazione finanziaria, che la inoltrerà all’Agenzia delle Entrate. Anche in questo caso, il termine ultimo per inviare le domande è il 30 settembre dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto il rimborso.
L’ammontare della richiesta di rimborso riferita a periodi infrannuali non può essere minore di 400 euro; se inferiore, il rimborso spetta annualmente, sempre che di importo non inferiore a 50 euro.
Il Centro operativo di Pescara decide sulle richieste nei 4 mesi successivi alla ricezione; i 4 mesi possono diventare 6 o 8 se il Centro ritiene necessario procedere alla richiesta di informazioni. L’erogazione dei rimborsi avverrà nei 10 giorni successivi alla comunicazione di accoglimento della richiesta.

Per gli operatori extra Ue
Medesimo termine (30 settembre) anche per le richieste di rimborso, relative ad acquisti effettuati in Italia da parte degli operatori residenti in Svizzera, Norvegia e Israele, Paesi con uii l’Italia ha stipulato accordi di reciprocità. Dovranno presentare il modello Iva 79 in forma cartacea al Centro operativo di Pescara.

Redazione

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