Categories: Bussola Fiscale

Chiudere le controversie fiscali pendenti

Una circolare dell’Agenzia delle Entrate fa chiarezza sulla chiusura delle liti fiscali pendenti che la vedono coinvolta di fronte alle Commissioni tributarie provinciali e regionali, alle sezioni regionali della Commissione tributaria centrale e alla Corte di cassazione.

La circolare in questione, la n. 48/E del 24 ottobre, contiene la norma consente di definire le liti fiscali in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, riguardanti atti impositivi il cui valore – al netto di sanzioni e interessi – non superi i 20mila euro; riguarda le liti pendenti in ogni stato e grado del giudizio al 1° maggio 2011 e per le quali, prima dell’entrata in vigore del Dl 98 (5 luglio 2011), non sia intervenuta alcuna pronuncia giuisdizionale definitiva.

Nel documento si chiarisce il concetto di “lite pendente”, che preclude l’accesso alla definizione per le controversie su cui si è configurato il giudicato nel periodo 1° maggio – 5 luglio 2011. Riserva molto spazio all’“ambito di definibilità delle liti”, sia per le tipologie di atti impugnati, sia per i diversi tributi oggetto della giurisdizione tributaria e indica come determinare il valore delle “liti autonome” anche per i ricorsi cumulativi, di impugnazione parziale e di impugnazione di avvisi di accertamento conseguenti a rettifica di perdite.

La circolare illustra anche le modalità procedurali della definizione, spiegando come calcolare e quando versare gli importi o scomputare le somme già versate in pendenza di giudizio. Perfezionare la procedura di definizione agevolata: basta pagare il dovuto entro il 30 novembre 2011 attraverso il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (codice tributo 8082) e presentare per via telematica la domanda di definizione entro il 2 aprile 2012.

Per le liti potenzialmente definibili opera la sospensione dei giudizi e dei termini processuali fino al 30 giugno 2012. La prima sarà protratta fino al 30 settembre 2012 per le controversie in relazione alle quali gli uffici avranno accertato la presentazione della domanda di definizione. Entro quella data, l’Amministrazione fiscale verificherà che sia stato effettuato il perfezionamento della domanda e, in caso di accoglimento, comunicherà all’organo giurisdizionale l’avvenuta estinzione della lite.

Solo in limitate ipotesi, al contribuente che, pur osservando una “normale diligenza nella determinazione del valore della lite e nel calcolo degli importi dovuti”, non ha versato esattamente il dovuto, l’ufficio potrà riconoscere la scusabilità dell’errore, invitandolo a versare la differenza entro 30 giorni, senza decadere dalla definizione.

Laura LESEVRE

Redazione

Recent Posts

Sale, riempi un bicchiere e versalo nello scarico | Non immagini cosa succede: sappi solo che rimarrai di stucco

Un semplice gesto con il sale grosso può rivoluzionare i tuoi scarichi: previene odori, intasamenti…

1 mese ago

Basta faticare, ecco come non pagare più il parcheggio: la legge poco nota ti dà ragione | I vigili non lo dicono a nessuno

Scopri la normativa poco nota sulle strisce blu: se il parchimetro è guasto o senza…

1 mese ago

Ecco l’oggetto che ti ruba soldi ogni mese: il segreto della spia elettrica che devi staccare subito | Risparmi una fortuna

Molti apparecchi consumano energia anche da spenti, agendo come vere 'spie elettriche'. Scopri quali sono,…

1 mese ago

“Chi ha il garage rischia la multa”: la nuova norma è una mazzata | Devi metterti subito in regola

Le nuove normative antincendio per i garage condominiali con ricarica auto elettrica sono arrivate. Scopri…

1 mese ago

Pattumiera, per eliminare la puzza c’è un rimedio: metti questo oggetto sul fondo | Addio cattivi odori

Stanco dei cattivi odori dalla pattumiera? Un semplice oggetto sul fondo del sacchetto può fare…

1 mese ago

Ultim’ora, il carburante che costa (quasi) la metà è realtà: tutti lo stanno facendo in segreto | Ecco dove si trova

L'HVO, il gasolio bio che costa meno e pulisce il motore, si sta diffondendo. Scopri…

1 mese ago