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Chiudere le controversie fiscali pendenti

Una circolare dell’Agenzia delle Entrate fa chiarezza sulla chiusura delle liti fiscali pendenti che la vedono coinvolta di fronte alle Commissioni tributarie provinciali e regionali, alle sezioni regionali della Commissione tributaria centrale e alla Corte di cassazione.

La circolare in questione, la n. 48/E del 24 ottobre, contiene la norma consente di definire le liti fiscali in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, riguardanti atti impositivi il cui valore – al netto di sanzioni e interessi – non superi i 20mila euro; riguarda le liti pendenti in ogni stato e grado del giudizio al 1° maggio 2011 e per le quali, prima dell’entrata in vigore del Dl 98 (5 luglio 2011), non sia intervenuta alcuna pronuncia giuisdizionale definitiva.

Nel documento si chiarisce il concetto di “lite pendente”, che preclude l’accesso alla definizione per le controversie su cui si è configurato il giudicato nel periodo 1° maggio – 5 luglio 2011. Riserva molto spazio all’“ambito di definibilità delle liti”, sia per le tipologie di atti impugnati, sia per i diversi tributi oggetto della giurisdizione tributaria e indica come determinare il valore delle “liti autonome” anche per i ricorsi cumulativi, di impugnazione parziale e di impugnazione di avvisi di accertamento conseguenti a rettifica di perdite.

La circolare illustra anche le modalità procedurali della definizione, spiegando come calcolare e quando versare gli importi o scomputare le somme già versate in pendenza di giudizio. Perfezionare la procedura di definizione agevolata: basta pagare il dovuto entro il 30 novembre 2011 attraverso il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (codice tributo 8082) e presentare per via telematica la domanda di definizione entro il 2 aprile 2012.

Per le liti potenzialmente definibili opera la sospensione dei giudizi e dei termini processuali fino al 30 giugno 2012. La prima sarà protratta fino al 30 settembre 2012 per le controversie in relazione alle quali gli uffici avranno accertato la presentazione della domanda di definizione. Entro quella data, l’Amministrazione fiscale verificherà che sia stato effettuato il perfezionamento della domanda e, in caso di accoglimento, comunicherà all’organo giurisdizionale l’avvenuta estinzione della lite.

Solo in limitate ipotesi, al contribuente che, pur osservando una “normale diligenza nella determinazione del valore della lite e nel calcolo degli importi dovuti”, non ha versato esattamente il dovuto, l’ufficio potrà riconoscere la scusabilità dell’errore, invitandolo a versare la differenza entro 30 giorni, senza decadere dalla definizione.

Laura LESEVRE

Redazione

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