Questa tipologia di intervento contempla infatti una procedura di consultazione sindacale. La stessa legge che prevede questo obbligo (428/1990) prevede anche che il mancato rispetto da parte del cedente o del cessionario degli obblighi in essa specificati, costituisce condotta antisindacale ai sensi dell’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori. Con il suo parere, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro chiarisce che la violazione degli obblighi di consultazione non annulla il trasferimento del ramo d’azienda.
Scrive la Fondazione: “In particolare, ci si chiede se il provvedimento possa spingersi, attraverso l’ordine di ‘cessazione del comportamento illegittimo’ e di ‘rimozione degli effetti’ (art. 28, comma 1), ad incidere sulla validità del trasferimento d’azienda ed in tal modo sulle singole vicende individuali dei lavoratori. La soluzione prevalente in giurisprudenza è nel senso che la violazione degli obblighi di consultazione non influisce sulla validità della vicenda traslativa“.
In base alla legge, infatti, il cedente e il cessionario di azienda “devono darne comunicazione per iscritto almeno venticinque giorni prima che sia perfezionato l’atto da cui deriva il trasferimento o che sia raggiunta un’intesa vincolante tra le parti, se precedente, alle rispettive rappresentanze sindacali unitarie, ovvero alle rappresentanze sindacali aziendali costituite, nonché ai sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicato nelle imprese interessate al trasferimento“.
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