La risoluzione n. 110/E del 24 novembre 2011 ha istituito un nuovo codice, chiamato codice tributo 1063, con il quale il sostituto d’imposta può versare, tramite F24, la ritenuta del 6% sugli interessi dei prestiti tra società residenti negli Stati membri dell’Ue, già corrisposti alla data di entrata in vigore del Dl 98/2011, purché vi provveda entro il 30 novembre.
Va ricordato che il comma 8-bis dell’articolo 26-quater – Dpr 600/1973 (introdotto dall’articolo 23, comma 1 del Dl 98/2011), ha previsto l’esenzione dalle imposte sugli interessi e canoni corrisposti a società residenti negli Stati membri dell’Unione Europea a condizione che il percettore degli stessi fosse anche l’effettivo beneficiario dei proventi. Se non c‘è il beneficiario, il decreto ha stabilito un’aliquota del 5% su tali interessi.
Con riferimento ai prestiti in corso alla data di entrata in vigore del Dl 98/2011, le disposizioni introdotte dal comma 1 sono applicabili anche agli interessi già corrisposti, purché il sostituto d’imposta provveda, entro il 30 novembre 2011, al pagamento della ritenuta e dei relativi interessi legali. In tal caso è prevista l’applicazione di un’imposta del 6% su tali interessi, che è anche sostitutiva dell’imposta di registro sull’atto di garanzia.
Il codice tributo “1063” entra in gioco quando occorre eseguire tale versamento ed è denominato Ritenuta su interessi versata dal sostituto d’imposta – Articolo 23, comma 4, dl n. 98/2011.
Il codice è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”. Nello spazio “Anno di riferimento” va indicato l’anno in cui si esegue il versamento.
Vera Moretti
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