La platea dei chiamati in cassa si assottiglia ulteriormente eliminando gli appartenenti alla categoria degli esonerati perché in situazioni particolari, e cioè:
Riguardo all’ultima ipotesi, però, ci sono delle limitazioni da segnalare. L’acconto va, infatti, ugualmente versato se il contribuente ha effettuato operazioni intracomunitarie, determinate prestazioni nel settore edilizio o ha acquistato oro e argento tramite reverse charge.
Appartengono, invece, alla platea degli “esclusi” dal versamento di dicembre, le categorie che applicano regimi speciali e quindi:
…e chi non deve dimenticare la scadenza
Esclusi i casi specifici sopra elencati, l’appuntamento del 27 dicembre è per tutti coloro (compresi gli enti territoriali), già titolari di partita Iva nel 2010 e attivi nel 2011, che hanno chiuso lo scorso anno con un debito Iva (mese di dicembre per i mensili, quarto trimestre 2010 per i trimestrali) e in posizione debitoria anche nel 2011.
Sono interessati, quindi, salvo sempre le eccezioni, i contribuenti mensili, trimestrali ordinari e “speciali”, i residenti all’estero identificati direttamente ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
Tre opzioni di calcolo
Per la determinazione dell’importo da versare è possibile scegliere fra tre diversi procedimenti di calcolo: storico, analitico o previsionale.
E’ il contribuente a scegliere quello a lui più adatto.
Metodo storico
E’ senz’altro il più diffuso ed è quello a meno rischio di errore. Si basa sulle operazioni svolte nell’anno precedente ed è uguale all’88% del tributo versato per quel periodo al lordo dell’acconto.
In particolare, il calcolo prende le mosse dalla liquidazione:
Pagamento a senso unico
Canale telematico obbligatorio per il versamento, che va effettuato utilizzando il modello F24. L’acconto può essere compensato con eventuali crediti d’imposta o contributivi.
I suoi codici tributo sono: il 6013 (“mensili”) e il 6035 (“trimestrali”).
L’acconto andrà poi scalato dall’Iva dovuta per il mese di dicembre 2011 (nel caso dei contribuenti mensili), per il quarto trimestre 2011 (nel caso dei contribuenti trimestrali).
Sanzioni, sopra i 50mila scatta la “penale”
Qualche riga anche per chi salta la scadenza del 27 dicembre.
La sanzione amministrativa applicata per omesso, insufficiente o ritardato versamento dell’acconto Iva è pari al 30% della somma dovuta, più gli interessi.
Penalità più leggera per chi ricorre al ravvedimento operoso e cerca di rimettere le cose a posto. In tal caso la sanzione scende al 3% dell’importo, per i versamenti effettuati entro 30 giorni dal termine naturale, al 3,75% se il conto è regolato entro la presentazione della relativa dichiarazione annuale.
Il 27 dicembre segna anche la data limite per versare l’Iva relativa allo scorso anno, se di importo superiore a 50mila euro, senza incorrere nella sanzione penale; la violazione che va oltre tale entità, infatti, assume valenza di reato.
L’imposta a debito da controllare è quella che risulta dalla dichiarazione annuale 2010 (modello Iva 2011), presentata entro lo scorso 30 settembre.
La pena prevista è la reclusione da sei mesi a due anni.
Fonte: Fiscooggi.it
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